La Corte di Giustizia Tributaria della Campania, con la sentenza numero 3766/2023, si è occupata di recente della prescrizione quinquennale della TARI, fornendo alcuni chiarimenti importanti.
Nella controversia in esame il ricorrente ha contestato la legittimità degli avvisi di accertamento TARSU/TIA e TARI per gli anni 2017-2021.
Il ricorrente ha sollevato diversi motivi contro gli avvisi di accertamento, nello specifico:
Nel contesto del ricorso, il contribuente ha sollevato la questione della prescrizione per la TARI relativa all’anno 2017.
Questa argomentazione si basa sulla notifica dell’avviso di accertamento avvenuta il 3 gennaio 2023 e sulla considerazione del tributo come soggetto al termine breve ai sensi dell’articolo 2948 del codice civile, il quale stabilisce che il termine di prescrizione inizia a decorrere dall’anno successivo a quello del dovuto pagamento.
In aggiunta alla questione della prescrizione, il contribuente ha avanzato diverse contestazioni.
Prima di tutto, ha sollevato l’eccezione della mancanza del contraddittorio preventivo, sostenendo che non è stata data l’opportunità di discutere preventivamente la determinazione delle somme da versare.
In secondo luogo, ha contestato l’omessa motivazione degli atti, affermando che non sono stati chiaramente indicati la causa del versamento, i criteri di calcolo dell’imposta, i dati catastali degli immobili e il titolo di possesso.
Infine, ha contestato l’illegittimità del cumulo delle sanzioni per la stessa violazione, sottolineando la sua opposizione alla comminazione di sanzioni multiple per la medesima infrazione.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, considera i “tributi locali, tra cui la Tari, come prestazioni periodiche“, in quanto erogate a scadenza predefinita e regolare. La Tari, oggetto del presente procedimento, identifica un “tributo locale” e, indiscutibilmente, un’ “obbligazione di durata“, caratterizzata da:
In altre parole, il rapporto obbligatorio è destinato a svilupparsi nel tempo e si articola in una molteplicità di prestazioni autonome.
La tassa sullo smaltimento dei rifiuti, quindi, rientra nell’ambito normativo dell’art. 2948 n. 4 c.c. e, in quanto tale, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dall’anno successivo a quello del dovuto pagamento.
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo intervenuta la prescrizione per la TARI del 2017, in quanto l’avviso di accertamento è stato notificato il 3 gennaio 2023 senza interruzione del termine di prescrizione.
Per gli avvisi relativi agli anni successivi, la Corte ha respinto le eccezioni riguardanti la firma digitale, la modalità di notifica a mezzo lettera raccomandata, la mancanza di contraddittorio preventivo, e l’illegittimità del cumulo delle sanzioni.
La sentenza ha evidenziato la necessità di rispettare i principi di motivazione degli atti amministrativi e ha respinto l’eccezione di nullità degli atti gravati, sottolineando la legittimità della firma digitale e la validità della sottoscrizione del funzionario designato dall’ente locale.
In conclusione, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso sulla base della prescrizione per il 2017 e ha respinto le altre eccezioni sollevate dal contribuente.